logo CIPAT
14 ottobre 2024

Statuto

 

CONSORZIO degli ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI della TOSCANA
 
STATUTO
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
Il Consorzio è denominato “Consorzio degli Istituti Professionali Associati della Toscana”; 
acronimo: CIPAT (in seguito indicato Consorzio);
Articolo 2 – SEDE
Il Consorzio ha sede in Firenze, presso l’Oratorio S. Michele alla Pace, piazza S. Ambrogio, angolo via dei Pilastri. La modifica della sede, previa delibera dell’assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze sia in Italia che all’estero.
Articolo 3 – SCOPO
Il Consorzio non ha fini di lucro. 
Scopo del consorzio è quello di migliorare la qualità organizzativa e professionale dei singoli consorziati. 
In particolare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, associazioni di volontariato, del Terzo settore ed altro, il Consorzio potrà: 
• promuovere attività volte alla valorizzazione degli istituti professionali e delle risorse umane in essi impegnate (personale, studenti e famiglie); 
• promuovere la cooperazione e lo scambio didattico-culturale tra gli istituti consorziati; 
• proporre progetti per l’innovazione, il miglioramento e la promozione delle attività degli istituti professionali migliorando la collaborazione tra gli stessi e gli altri soggetti coinvolti nella formazione; 
• progettare e/o partecipare a progetti europei anche in partenariato con altri soggetti nazionali o internazionali; 
• promuovere e sviluppare azioni idonee a favorire il miglioramento continuo dei soci mediante l’adozione di adeguati modelli di qualità e per l’eventuale acquisizione di certificazione o riconoscimento esterno; 
• formulare progetti per la formazione e la specializzazione professionale nel settore di competenza degli aderenti; 
• assumere il ruolo di agenzia formativa; 
• porre in essere tutti i necessari ed opportuni rapporti giuridici con terzi fornitori di beni e servizi, nonché con istituti di credito, per la promozione e la realizzazione delle attività proprie del Consorzio; 
• attivare servizi utili al raggiungimento delle finalità istituzionali avvalendosi di finanziamenti propri o provenienti da Enti pubblici e/o privati o altro; 
• collaborare con Università o altre agenzie formative per la costruzione di un’offerta formativa nell’ambito della istruzione superiore; 
• sviluppare attività editoriali e di comunicazione funzionali ai bisogni dei consorziati. 
Le attività potranno anche essere rivolte allo sviluppo delle politiche scolastiche statali e regionali.
 
Articolo 4 – FONDO CONSORTILE.
Il fondo consortile iniziale è pari ad € 15.000,00. 
Il fondo consortile sarà incrementato con le quote consortili apportate dai nuovi soci; esso potrà altresì essere incrementatocon deliberazione dell’Assemblea Generale, vincolante per gli istituti associati.
Articolo 5 – ISTITUTI CONSORZIATI.
Assumono la qualifica di istituti consorziati gli Istituti Professionali interessati alle attività a cui è finalizzato il Consorzio e che ne facciano richiesta con lettera sottoscritta dal rappresentante legale. 
L’adesione al Consorzio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere assunte dall’Assemblea Generale. 
Gli Istituti Consorziati dovranno versare, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le quote associative. 
La richiesta di adesione di una istituzione scolastica al Consorzio deve essere rivolta al Presidente del Consorzio che la propone al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito; il perfezionamento dell’iscrizione si realizza con il versamento della quota sociale. 
L’iscrizione al Consorzio è valida per l’anno di adesione e si intende rinnovata al pagamento della quota annuale, da effettuarsi entro il 28 febbraio.
Articolo 6 – SOCI AGGREGATI.
Possono aderire al Consorzio, in qualità di soci aggregati: 
• Altri istituti scolastici che condividano le finalità e gli scopi del Consorzio; 
• Enti di Formazione Professionale; 
• Altri soggetti che si occupano di formazione interessati alle finalità del Consorzio. 
I soci aggregati partecipano al Consorzio con pienezza di diritti e godono dell’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi statutari. Essi esprimono uno o più rappresentanti che collaborano a pieno titolo nei gruppi di lavoro costituiti per la progettazione e la realizzazione delle attività del Consorzio inerenti ai loro interessi. Il presidente, qualora ne ravvisi l’opportunità, può invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione detti rappresentanti con funzione consultiva.
Articolo 7 - COORDINATORI DI SETTORE O TEMATICA.
Allo scopo di perseguire le finalità enunciate con la massima puntualità, precisione ed efficienza, l’Assemblea può nominare, al suo interno, un responsabile per ogni percorso formativo omogeneo o per tematica trasversale. Detti responsabili possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per scopi consultivi.
Articolo 8 - RECESSO
Gli istituti consorziati, al termine di un anno sociale, possono recedere dal Consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere espressa con una comunicazione formale sottoscritta dal legale rappresentante prima del termine dell’anno sociale, comunque entro il 31 agosto.
L’istituto che recede non può esercitare alcun tipo di rivalsa nei confronti del Consorzio, ai sensi dell’art. 2609 del Codice Civile.
Articolo 9 - ELENCO ISTITUTI CONSORZIATI.
L’elenco degli attuali soci del Consorzio è allegato al presente statuto, di cui fa parte integrante. L’elenco comprende ed evidenzia i soci fondatori ed i soci che hanno aderito successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2007. 
Il Consiglio di Amministrazione, all’inizio di ogni anno sociale, predispone l’elenco dei soci consorziati aggiornato al 31 dicembre dell’anno sociale precedente.
Articolo 10 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.
Ogni istituto consorziato è tenuto a: 
• Versare la quota associativa fissata dal Consiglio di Amministrazione entro il 28 febbraio di ogni anno; 
• Versare eventuali quote aggiuntive deliberate dall’Assemblea (art. 4); 
• Inserire nella propria carta intestata la dicitura: “ Istituto associato al CIPAT”; 
• Esporre in ogni manifestazione pubblica la dicitura: “ Istituto associato al CIPAT”; 
• Compatibilmente con la programmazione delle attività del proprio istituto, mettere a disposizione del Consorzio attrezzature, strumentazione e personale per attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione e preventivamente concordate.
Articolo 11 – ORGANI DEL CONSORZIO.
Sono Organi del Consorzio: 
• Assemblea dei consorziati; 
• Presidente; 
• Consiglio di Amministrazione ; 
• Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 12 – ASSEMBLEA.
L’Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti legali dei soci del Consorzio, i quali possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro consorziato o da persona individuata dal delegante. 
In ciascuna riunione dell’Assemblea ogni consorziato non può rappresentare più di tre istituti oltre il proprio. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche via posta elettronica da inviarsi almeno 
15 giorni prima della convocazione; in situazioni di particolare gravità ed urgenza il preavviso può essere di soli 5 giorni. 
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da almeno il 30% degli istituti consorziati. 
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto. 
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere delegato dal Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
L’assemblea è convocata almeno due volte l’anno, una delle quali per l’approvazione dei documenti contabili. 
L’Assemblea delibera con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti: 
• Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
• Sullo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consorzio; 
• Sulla modifica della sede. 
• Sull’esclusione dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 24;
L’Assemblea delibera con maggioranza semplice: 
• Sulle eventuali proroghe di durata del Consorzio come indicato nel successivo Art. 29; 
• Sull’approvazione dei documenti contabili; 
• Sull’entità delle quote associative; 
• Sull’entità di eventuali quote aggiuntive (art. 4); 
• Sul Piano Annuale delle Attività proposto dal Consiglio di Amministrazione; 
• Sulla nomina del Presidente; 
• Sulla nomina del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico; 
• Sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
• Sulla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
• Su tutti gli argomenti posti al suo esame. 
Ogni Consorziato ha diritto di voto solo se in regola con le quote associative.
Articolo 13 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione (in seguito indicato CdA) si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri; in ogni caso si riunisce almeno quattro volte l’anno. 
La seduta del CdA è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto. In via eccezionale è ammessa delega a persona di fiducia diversa dagli altri membri del CdA. 
Le delibere del CdA sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. 
Le delibere assunte dal CdA sono raccolte in apposito registro.
Il CdA è composto da: 
• il Presidente; 
• 5 consiglieri eletti dall’Assemblea Generale se il numero degli istituti consorziati è inferiore a 25 ed incrementato di una unità ogni ulteriori 10 istituti consorziati, o frazione. 
• il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico individuato dall’Assemblea Generale come persona di particolare esperienza didattico-scientifica non necessariamente tra i soci del consorzio 
• il Direttore, senza diritto di voto (art. 16)
Il CdA: 
• Definisce l’o.d.g. dell’Assemblea; 
• Ha facoltà di porre in essere qualunque atto di gestione, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all’Assemblea; 
• Nomina il Direttore ed il Segretario; 
• Delibera in merito alle richieste di nuovi associati; 
• Può nominare comitati tecnici e relativi coordinatori determinandone i poteri; 
• Può conferire incarichi speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti; 
• Propone all’Assemblea, che delibera in proposito, il Piano Annuale delle Attività; 
• Propone all’Assemblea, che delibera in proposito, l’entità delle quote associative annue; 
• Propone all’Assemblea, che delibera in merito, l’eventuale esclusione dei soci di cui al precedente art. 8; 
I verbali di riunione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
Il CdA rimane in carica per tre anni, eventuali integrazioni e/o sostituzioni dei consiglieri saranno deliberate dall’Assemblea dei soci. 
Ogni consigliere, dopo tre assenze consecutive, sarà considerato decaduto.
Articolo 14 – IL PRESIDENTE.
E’ eletto dall’Assemblea ed è individuato come persona di particolare esperienza didattico-scientifica ed organizzativa, non necessariamente tra i soci del consorzio. 
Il Presidente resta in carica tre anni, salvo riconferma. 
Compiti del Presidente:
• Presiede l’Assemblea ed il CdA; 
• Convoca l’Assemblea; 
• Convoca il CdA; 
• Ha la rappresentanza del Consorzio, sia nei rapporti con terzi sia in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli dei necessari poteri ai sensi e per effetto dell’art. 2608 del Codice Civile; 
• Cura, in collaborazione col Direttore, la realizzazione delle attività deliberate dal CdA.
Articolo 15 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Presidente del Comitato stesso eletto dall’Assemblea Generale, dal Direttore e da persone nominate dal CdA, individuate quali esperti di problemi della formazione e capaci di favorire collegamenti e sinergie con il territorio.
Articolo 16 - IL DIRETTORE.
Il Direttore collabora con il Presidente nella realizzazione delle attività deliberate dal CdA. 
In particolare svolge funzioni di gestione delle attività di promozione esterna, di reperimento delle risorse anche tramite progetti di collaborazione con Enti ed Associazioni che coinvolgano gli associati; cura rapporti, promuove convenzioni, costruisce collaborazioni con i soggetti esterni negli ambiti di attività operativa degli istituti aderenti. 
Propone al CdA iniziative di partenariato locali, regionali ed internazionali volte a promuovere le finalità del Consorzio e ne cura l’attuazione, tenendone informato il CdA dopo la delibera di approvazione. 
Il Direttore è nominato dal CdA, anche tra persone non provenienti dagli associati, e partecipa alle riunioni del CdA senza diritto di voto.
Articolo 17 - IL SEGRETARIO.
Il segretario è nominato dal CdA con funzioni di: 
• Verbalizzazione delle sedute del CdA e dell’Assemblea; 
• Supporto all’azione del Presidente e del Direttore per la tenuta degli atti del Consorzio, per la gestione dei rapporti con i consorziati e per attività di organizzazione e promozione. 
• Tenuta del registro delle delibere del CdA. Il Segretario non necessariamente deve provenire da organizzazioni associate al Consorzio.
Articolo 18 - COMPENSI AI MEMBRI DEGLI ORGANI STATUTARI.
I componenti degli organi statutari non percepiscono alcuna indennità. 
E’ comunque assicurato il rimborso delle spese sostenute e documentate. 
Per la prestazione di impegni particolari (elaborazione, progettazione, direzione e coordinamento di progetti finanziati), il CdA può stabilire riconoscimenti economici in misura congrua con l’entità del progetto.
Articolo 19 – LE QUOTE CONSORTILI.
Le quote consortili sono di due tipologie: 
• Quota associativa di iscrizione al CIPAT, pari a 500 €; 
• Una quota associativa che è definita di anno in anno dall’Assemblea e che può dipendere dalla consistenza numerica dell’istituto associato; il nuovo socio è esonerato dal pagamento di detta quota nell’anno di iscrizione. 
Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né possono essere sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione, con maggioranza semplice, dell’Assemblea.
Articolo 20 – REVOCA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.
L’Assemblea può deliberare, a maggioranza semplice, la revoca di qualunque consigliere. 
Se la revoca riguarda il Presidente del CdA, l’Assemblea dovrà contestualmente nominare il nuovo Presidente. In questo caso la revoca avrà effetto a partire dall’accettazione dell’incarico da parte del nuovo Presidente; nelle more dell’accettazione il Presidente revocato compirà i soli atti di ordinaria amministrazione. 
Se un consigliere intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R., al Presidente del CdA. 
Le dimissioni avranno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
Articolo 21 - GESTIONE SOCIALE.
IL Consorzio, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente di quella dei consorziati, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per l’attuazione dell’oggetto del Consorzio come previsto all’Art. 3. 
Per la realizzazione di attività coerenti con i fini istituzionali provvederà al reperimento dei mezzi finanziari attraverso la partecipazione a bandi pubblici o privati ed a fondi pubblici o privati. Il Consorzio potrà avvalersi dell’opera di personale legato agli Enti consorziati da rapporto di lavoro subordinato e da questi messi a disposizione dello stesso Consorzio.
Articolo 22 – PRESTAZIONI ACCESSORIE.
Il Consorzio, in considerazione dell’oggetto per il quale è costituito, potrà affidare l’espletamento di talune funzioni ai consorziati che le svolgeranno utilizzando il personale e le strutture a loro disposizione. 
Per l’espletamento di dette funzioni il Consorzio potrà riconoscere all’ente attuatore il solo rimborso spese.
Articolo 23 - BILANCIO.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
Al termine di ogni esercizio il CdA procede alla redazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull’andamento della gestione sociale, all’Assemblea.
Articolo 24 - ESCLUSIONE.
Il CdA può proporre all’Assemblea, che delibera in merito, l’esclusione del consorziato che abbia ripetutamente e gravemente violato gli obblighi assunti verso il Consorzio, di cui al precedente art. 10, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. 
L’esclusione del consorziato è pronunciata, ai sensi dell’ art. 2609 del CC, e con gli effetti del successivo art. 25, dall’Assemblea nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto (e, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti dal precedente art. 10). 
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con maggioranza qualificata di due terzi, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al consorziato escluso. 
Entro tale termine il consorziato escluso può fare opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 26, il quale può sospendere l’esecuzione della deliberazione di esclusione. 
L’esclusione non comporta la restituzione, in tutto o in parte, delle quote sociali versate.
Articolo 25 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO.
L’eventuale scioglimento del consorzio dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci con maggioranza di due terzi.
Articolo 26- CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza o conseguenza del presente contratto, ivi comprese le controversie attinenti all’esistenza, validità ed efficacia del medesimo, sarà inappellabilmente risolta da un Collegio Arbitrale che giudicherà in via rituale e secondo diritto. 
Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti fra le quali è sorta la controversia ed il Presidente del Collegio sarà nominato dagli Arbitri di parte o, in difetto, dal Presidente della Camera Arbitrale operante presso la Camera di Commercio di Firenze, che nominerà, altresì, ad istanza della parte interessata, l’Arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata. 
Nel caso che le parti controvertenti siano più di due, i tre Arbitri saranno scelti tutti con l’accordo delle parti e, se queste non raggiungessero l’accordo su uno o più Arbitri, il Collegio Arbitrale sarà perfezionato con la nomina degli Arbitri mancanti da parte della Camera Arbitrale sopra-citata.
Articolo 27 - DOMICILIO DEI CONSORZIATI.
Il domicilio dei consorziati, per quello che concerne i loro rapporti con il Consorzio, s’intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede di titolarità del legale rappresentante.
Articolo 28- REGOLAMENTO.
Per una migliore disciplina delle operazioni sociali e dei rapporti fra i consorziati ed il Consorzio ed 
i suoi Organi, è demandato al CdA la predisposizione di un apposito Regolato interno per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea. 
Il Regolamento dispone solo per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto.
Articolo 29 - DURATA
Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente ed è in vigore dalla approvazione avvenuta nell’Assemblea tenutasi in data 3 dicembre 2007. 
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2012, con successive proroghe di cinque anni, deliberate dall’Assemblea dei soci con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Firenze, 3 dicembre 2007